E’ in vigore il DM 16/07/2014 che sancisce i criteri di conformità antincendio per la costruzione, l’adeguamento e la gestione degli asili nido.
Per Asilo Nido è da intendersi tutte le “unità di offerta didattica per i bambini dai 3 ai 36 mesi”, in particolare:
– Asili Nido,
– Nidi inglobati in Scuole dell’Infanzia
– Centri Primi Infanzia
– Sezioni primavera delle Scuole dell’Infanzia
Occorre poi precisare che il DM 16/07/2014 prevede adeguamenti antincendio esclusivamente per gli asili nido, così come definiti sopra, con oltre 30 persone presenti contemporaneamente.
Con “30 persone presenti contemporaneamente” si intende non solo il numero di bambini presenti, ma anche il personale operante all’interno della struttura.
Per gli asili nido con compresenza non superiore ai 30, non si applica il DM 16/07/2014 ma continua a trovare applicazione il DM 10/03/1998 “criteri generali di sicurezza antincendio”.
Obblighi previsti dal DM 16/07/2014:
-Formazione Addetti antincendio: Per tutto il personale operante in un asilo nido (educatori, eventuale personale di cucina e personale ausiliario) dovrà essere erogata la formazione antincendio in classe di rischio MEDIO (corso teorico/pratico di 8 ore)
-Per almeno una quota parte di 4 persone MINIMO ogni 50 bambini iscritti, oltre al corso a rischio MEDIO, dovrà anche essere svolto l’esame di idoneità tecnica al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-Tutti gli asili nido soggetti devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto antincendio ai fini dell’ottenimento del parere di conformità per la presentazione poi della S.C.I.A. Antincendio con tutti gli allegati necessari come previsto dal DPR 151/2011.
Il decreto poi indica una serie di adeguamenti impiantistici e strutturali da mettere in atto entro il 2021 secondo modalità che sono comunque a discrezione dei Comandi Provinciali. Ne elenchiamo solo alcuni tra i più significativi:
– Obbligo di compartimentazione dei locali degli asili nido rispetto ad attività adiacenti non pertinenti;
– In caso di asili nido siti in condomini o altre strutture promiscue, l’accesso agli asili nido deve essere indipendente e non può essere in comune con quello delle altre attività (fanno eccezione le scuole delle infanzia)
– in presenza di cucina, questa deve essere compartimentata rispetto agli altri locali della scuola anche se la portata termica della cucina non supera i 35 kW;
– occorre installare lampade di segnalazione in emergenza SA (Sempre Accesa) in tutti i locali a cui hanno accesso i bambini;
– va installato un impianto di allarme incendio che deve essere sia ottico, sia acustico;
– nessun locale interrato o seminterrato potrà più essere utilizzato per le attività di asilo nido,
– occorre la presenza di un numero adeguato di estintori e di almeno un naspo per ogni struttura.
Quelli elencati sono solo alcuni degli adeguamenti previsti dal DM 16/07/2014.
Tali adeguamenti valgono sia per gli asili nido di nuova costruzione, sia per quelli esistenti.