SINTESI PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.Lgs. 81/08

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FORMATI

  • Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
  • Datore di lavoro per la sicurezza: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Per le cooperative è consigliabile specificare tramite verbale del CDA (previa verifica dei poteri di delega previsti dallo statuto) chi ricopre l’incarico di datore di lavoro per la sicurezza con potere di spesa (per evitare che, in caso di sanzioni, vengano moltiplicate per il numero dei consiglieri di amministrazione)
  • Dirigente persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
  •  Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (esempi: capo cantiere, capo reparto, ….)
  • Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):  persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. E’ nominato dal datore di lavoro mediante lettera di incarico. Il RSPP può coincidere con il datore di lavoro solo nel caso di: aziende industriali ed artigiane fino a 30 addetti;  nel caso di aziende agricole fino a 10 addetti; nel caso di aziende della pesca fino a 20 addetti; in tutti gli altri casi fino a 200 addetti.
  • Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

  • Nomina del RSPP aziendale (con lettera di incarico firmata dal datore di lavoro)
  • Redazione e sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi DVR o delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi (solo per imprese fino a 50 lavoratori ed escluse le imprese con rischi: chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione dell’amianto)
  • Messa a norma delle attrezzature/impianti
  • Nomina addetti al primo soccorso e gestione emergenze
  • Nomina eventuali addetti al SPP
  • Nomina del Medico Competente (se previsto)
  • Informazione, formazione e addestramento lavoratori
  • DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza nel caso di lavori in appalto)